Claudio Miglio e Giovanni Mottura
Dottori Commercialisti Roma
Durata: 62 minuti - Crediti: 1 - Elenco materie
Disponibile dal 24 maggio 2018 al 31 dicembre 2019 - Validità fruizione: 72 ore dalla risposta alla prima domanda - Accreditato dall'ODCEC di Roma
Ai sensi degli artt. 61, c.p.c. e 220, c.p.p., è facoltà del giudice nominare uno o più consulenti tecnici per dirimere questioni prettamente tecniche, all’interno di un procedimento. Presso ogni Tribunale - per quanto riguarda le consulenze tecniche nell’ambito del procedimento civile - è istituito un Albo di Consulenti Tecnici del Giudice. Al contempo - per quanto riguarda le consulenze tecniche nel procedimento penale - presso ogni Tribunale è istituito un Albo dei Periti. Anche se i registri sono separati la disciplina di ciascuno di essi è unica.
La figura del Consulente Tecnico rappresenta un punto fermo per il magistrato poiché il risultato che emerge dal lavoro del Consulente Tecnico, diventerà elemento fondamentale per la decisione del magistrato.
Gli argomenti trattati possono essere così sintetizzati: