Il consulente tecnico del Pubblico Ministero: natura, funzione e ruolo

Claudio Miglio e Giovanni Mottura

Dottori Commercialisti Roma
Durata: 62 minuti - Crediti: 1 - Elenco materie

  • FPC: D.5.6
  • FRL: non valido

Disponibile dal 24 maggio 2018 al 31 dicembre 2019 - Validità fruizione: 72 ore dalla risposta alla prima domanda - Accreditato dall'ODCEC di Roma

Ai sensi degli artt. 61, c.p.c. e 220, c.p.p., è facoltà del giudice nominare uno o più consulenti tecnici per dirimere questioni prettamente tecniche, all’interno di un procedimento. Presso ogni Tribunale - per quanto riguarda le consulenze tecniche nell’ambito del procedimento civile - è istituito un Albo di Consulenti Tecnici del Giudice. Al contempo - per quanto riguarda le consulenze tecniche nel procedimento penale - presso ogni Tribunale è istituito un Albo dei Periti. Anche se i registri sono separati la disciplina di ciascuno di essi è unica.
La figura del Consulente Tecnico rappresenta un punto fermo per il magistrato poiché il risultato che emerge dal lavoro del Consulente Tecnico, diventerà elemento fondamentale per la decisione del magistrato.

Gli argomenti trattati possono essere così sintetizzati:

  • Consulenza tecnica  e perizia in sede civile e penale
  • L’incarico di Consulente Tecnico del PM e l’oggetto dell’accertamento
  • Casi pratici in materia di bancarotta e usura, bancaria e tra privati
  • Le fasi del processo penale, i compensi del Consulente Tecnico e del Perito e l’istanza di liquidazione del compenso